Il REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale. L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che tale autorità di esecuzione non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 8 o dall'articolo 10 del medesimo Regolamento. L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione ea determinare tutte le misure ad essa relative. Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati o una decisione di risarcimento della vittima, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di confisca oppure comunica dette informazioni all'autorità di esecuzione in una fase successiva. Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano confiscati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima, se necessario tramite lo Stato di emissione.